lunedì 17 marzo 2014

novità in finanziaria per la scuola Trentina

qui sotto copiamo gli articoli dedicati alla scuola nel  DISEGNO DI LEGGE 10 marzo 2014, n. 16
Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2014)

Il DDL verrà discusso in questi giorni in prima commissione permanente.

In fondo trovate anche la parte relativa della relazione illustrativa.

Cosa ne pensate?


Capo X
Disposizioni in materia di scuola e di cultura
Art. 49
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)
1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale
1. La Provincia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, promuove azioni sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita per gli studenti.
2. Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge n. 689 del 1981.".
2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "La Provincia può finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attività della consulta a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112."
3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 58 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "e per promuovere i tirocini estivi per studenti previsti dall'articolo 4 ter della legge provinciale n. 19 del 1983".
4. Nel comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale sulla scuola le parole: "Sono iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando l'obbligo di iscrizione al primo anno del primo ciclo per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età alla data prevista dalla normativa statale, possono essere iscritti".
5. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo, il personale docente perde la titolarità della cattedra o del posto presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione; questa disposizione si applica a valere dall'anno scolastico 2015 - 2016, anche con riferimento a coloro che risultano in utilizzo da almeno tre anni scolastici consecutivi alla data del 31 agosto 2015."
6. Il comma 4 bis dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola è abrogato.
7. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"4 ter. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1, la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. Quanto previsto da questo comma si applica anche ai concorsi già banditi ed in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore di questa legge."
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"2 bis. Nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali è istituita, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una dotazione organica provinciale speciale per la copertura dei posti disponibili e non vacanti mediante assunzioni con contratto a tempo indeterminato."
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"3 bis. Per qualificare l'insegnamento delle lingue straniere previste dai piani di studio provinciali, è riconosciuta una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria. La determinazione e l'assegnazione di questo organico avviene secondo quanto previsto dal comma 1 e l'accesso ai posti avviene mediante:
a) concorso al quale possono accedere aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;
b) mobilità professionale di docenti a tempo indeterminato in possesso delle competenze linguistiche. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera."
10. All'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "e a tempo determinato" e alla lettera b) la parola "provinciali" è soppressa;
b) nel comma 3 le parole: "assicurando comunque che almeno il 40 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato sia selezionato con concorso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando comunque che almeno il 50 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato sia selezionato con concorso pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 per l'accesso ai posti di lavoro per il personale docente con contratto a tempo determinato di competenza delle istituzioni scolastiche".
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. La Provincia assume o riammette in servizio personale docente a tempo indeterminato esclusivamente in presenza di posti vacanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 ter. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via definitiva; il personale assunto o riammesso in servizio garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."
11. All'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) i concorsi sono indetti in relazione ai posti vacanti e disponibili, individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale per posti a tempo indeterminato;";
b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
"b bis) l'utilizzo da parte della Provincia della procedura concorsuale per posti a tempo indeterminato anche per le assunzioni a tempo determinato; il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera ai concorsi banditi dopo il 31 agosto 2014;";
c) il comma 2 è abrogato.
12. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:
"e bis) utilizzo di elenchi per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;".
13. Dopo l'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 92 bis
Elenchi aggiuntivi per i docenti di sostegno
1. Al fine di potenziare l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle fasce prima, seconda e terza, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 quinquies, nonché delle domande di inserimento nell'ulteriore fascia prevista dall'articolo 92, comma 2 quater, possono chiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi da utilizzare solo dopo l'assunzione degli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi vigenti."
14. Dopo l'articolo 92 bis della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 92 ter
Disposizioni particolari in materia di incarichi a tempo indeterminato
1. Per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche del personale docente inserito nella dotazione organica provinciale speciale prevista dall'articolo 85, comma 2 bis, la Provincia provvede ad assunzioni di docenti con contratto a tempo indeterminato secondo la disciplina di accesso prevista dall'articolo 89. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via provvisoria per un triennio; nel triennio la sede di assegnazione è riconfermata se disponibile.
2. Al termine del triennio previsto dal comma 1, al docente è assegnata una sede di titolarità definitiva. Se non presente un posto vacante è attribuita una nuova sede di titolarità in via provvisoria.".
15. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Al fine di assicurare la continuità didattica, il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall'anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale."
"2 ter. Al fine di consentire la programmazione delle assunzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, la Giunta provinciale definisce la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità da altra provincia e la mobilità professionale all'interno del territorio provinciale."
16. Dopo l'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:
"Art. 94 bis
Idoneità psicofisica al servizio
1. Per l'attuazione dell'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la Provincia disciplina con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, in particolare, la possibilità dell'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro."
17. Dopo il comma 4 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:
"4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti. 
4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."
18. Il comma 5 dell'articolo 100 della legge provinciale sulla scuola è abrogato.
19. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente: 
"1 ter. Le istituzioni scolastiche e formative forniscono i dati necessari al sistema informativo e al sistema statistico provinciale e nazionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale."
20. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 7 e 9 del presente articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.
Art. 50
Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)
1. L'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:
"Art. 25 bis
Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante nelle scuole provinciali dell'infanzia
1. Nelle scuole provinciali dell'infanzia, l'accesso ai posti di lavoro per il personale insegnante con contratto a tempo indeterminato avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico. I concorsi sono indetti per posti a tempo pieno e a tempo parziale in relazione ai posti vacanti individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.
2. La graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato formata in attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005 ha durata indeterminata. Tale graduatoria è utilizzata anche per le assunzioni in ruolo a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.
3. Dopo l'approvazione delle graduatorie dei concorsi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale può continuare ad utilizzare la graduatoria prevista dal comma 2 per la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti individuati ai sensi del comma 1.
4. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale insegnante con contratto a tempo determinato prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1, nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5 fino alla loro scadenza. 
5. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo sono prorogate fino al 31 agosto 2020.
6. Al fine di assicurare la continuità didattica, il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Questo comma non si applica per il personale insegnante assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Per potenziare l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, è prevista la presenza di insegnanti con competenze in lingua straniera, il cui numero è determinata dal piano annuale di cui all'articolo 54, sentite le organizzazioni sindacali; l'accesso a questi posti avviene mediante:
a) concorso al quale possono accedere aspiranti docenti in possesso titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;
b) mobilità professionale di docenti a tempo indeterminato in possesso di competenze linguistiche; la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera.
8. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1, la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati.
9. L'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005 è abrogato a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dal comma 1."
2. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è inserito il seguente:
"Art. 25 ter
Idoneità psicofisica al servizio
1. Per l'attuazione dell'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la Provincia disciplina con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, in particolare, la possibilità dell'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.
Art. 51
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 in materia di validità delle graduatorie per l'assunzione del personale docente
1. Il comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:
"19. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012 - 2013, 2013 – 2014 e comunque al 31 dicembre 2014 sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia."
2. Nel comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012 dopo le parole: "la costituzione di una fondazione," sono inserite le seguenti: ", in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),".
Art. 52
Modificazione all'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inserite le parole: "La predetta dotazione può essere incrementata fino ad un massimo di 200 unità, in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale a partire dall'anno scolastico 2014-2015."
Art. 53
Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)
1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 sono sostituite dalle seguenti:
"b) due rappresentanti scelti fra il personale universitario docente e ricercatore, designati dal Senato Accademico dell'Università degli studi di Trento;
c) tre rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui uno scelto tra i funzionari della Provincia ed uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;
d) due rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno, designati dal Consiglio degli Studenti dell'Università degli studi di Trento;";
b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica quattro anni. I membri possono essere riconfermati una sola volta."
d) nel comma 5 le parole: "Per i componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 la sostituzione è disposta sulla base dei risultati delle elezioni per la costituzione del consiglio." sono soppresse;
2. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: 
"2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta."
Relazione illustrativa:

Capo X
Disposizioni in materia di scuola e di cultura
Art.  - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola)

Comma 1
Con la disposizione si provvede  in particolare ad adeguare la legislazione provinciale alle modifiche introdotte nella legislazione nazionale, in materia di utilizzo della sigaretta elettronica nelle scuole, dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128.
Comma 2
Si prevede la possibilità di finanziare le spese che la consulta provinciale degli studenti avesse necessità di sostenere nell’ambito della propria attività istituzionale anche con le consulte degli studenti delle altre regioni.
Comma 3
Si introduce un raccordo tra la normativa scolastica e quella sul lavoro in materia di tirocini estivi per studenti, anche al fine di promuovere gli stessi.
Comma 4
si provvede ad adeguare la legislazione provinciale alle modifiche introdotte in materia di obbligo d’istruzione dall’articolo 4, commi 1 e 2, del dpr n. 89 del 2009 che dispone che “Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento”, mentre la legge provinciale contiene il termine del 31 agosto. 
Comma 5
La proposta prevede che il personale docente assunto a tempo indeterminato e utilizzato presso strutture provinciali o altri enti per compiti connessi al sistema scolastico, perda la titolarità della cattedra o del posto presso l’istituzione scolastica e formativa di assegnazione dopo tre anni scolastici. Ciò consente di coprire la cattedra e garantire agli studenti la continuità didattica.
Comma 6
Si abroga la disposizione che prevede che nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, compreso il servizio di mensa sia  assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio. Disposizione peraltro già sospesa per l’anno scolastico 2013-2014.
Commi 7, 11, lettera c), e 18
Con le predette disposizioni, al fine del contenimento dei costi, rispetto ai parametri oggi fissati, si prevede che per tutti i concorsi relativi al personale del comparto scuola la Giunta provinciale possa prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati.
Commi 8 e 14
Si istituisce una dotazione organica provinciale speciale, nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali, per la copertura dei posti disponibili e non vacanti. La stessa dotazione consente di assumere con contratti a tempo indeterminato personale oggi assunto con contratto a tempo determinato, sempre nel rispetto della posizione in graduatoria. 
Comma 9
Si riconosce una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria alla quale si può accedere con il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale. In particolare l’accesso avviene mediante concorso o mediante la mobilità professionale di docenti già assunti a tempo indeterminato. Questo comma, inserito nell’obiettivo del “Trentino trilingue”, garantisce che nelle scuole primarie sia implementata la presenza di docenti di ruolo in possesso delle competenze linguistiche necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere.
Comma 10, lettere a) e b)
Con la proposta si prevede in particolare che per il personale a tempo indeterminato la copertura dei posti vacanti avvenga per almeno il 50% con il concorso e per la restante percentuale con le graduatorie provinciali per titoli. Si dispone, inoltre, che per il personale a tempo determinato la copertura dei posti, da parte delle istituzioni scolastiche, avvenga con le graduatorie d’istituto, mentre la copertura dei posti, da parte della struttura provinciale competente in materia di istruzione, avvenga con le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato per almeno il 50% dei posti dalla stessa assegnati e per la restante percentuale con le graduatorie provinciali per titoli.
Commi 10, lettera c), 15, lettera a), e 17
Con le disposizioni si prevede che il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisca la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d’ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.
Comma 11
Si propone che la struttura provinciale competente in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali utilizzi la procedura concorsuale per posti a tempo indeterminato anche per le assunzioni a tempo determinato.
Commi 12 e 13
In analogia a quanto previsto dalla normativa statale, si prevede che gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che conseguiranno il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno possano chiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi da utilizzare solo dopo l’assunzione degli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi vigenti.
Comma 15, lettera b)
La disposizione riconosce alla Giunta provinciale il compito di definire  la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità.
Comma 16
Si fa rinvio alla normativa nazionale per prevedere la possibilità dell’amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli studenti e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.
Comma 19
si stabilisce che le istituzioni scolastiche e formative forniscano i dati necessari al sistema informativo e al sistema statistico provinciale e nazionale, al fine di consentire le analisi necessarie al sistema.

La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art.  - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell’infanzia)
Comma 1
Si stabilisce che nelle scuole dell’infanzia si assume con concorso per titoli e per esami o per corso-concorso effettuati periodicamente, sulla base di fabbisogni almeno triennali rispetto ai posti vacanti (comma 1 dell’articolo 25 bis).
Si prevede che al fine di mantenere attiva la graduatoria del concorso riservato del 2006 la stessa sia trasformata a tempo indeterminato e utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato per una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti, mentre per la copertura della restante quota si provvede attraverso i concorsi (commi 2 e 3 dell’articolo 25 bis).
Si dispone che a decorrere dalla data prevista dal regolamento che disciplina il concorso, sia abrogato l’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005, che disciplinava il concorso riservato, stabilendo in particolare la precedenza assoluta del concorso ordinario rispetto al concorso riservato (comma 9 dell’articolo 25 bis).
Si prevede che le graduatorie del concorso siano utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle scuole provinciali per almeno il 50 per cento dei posti disponibili, mentre per la restante quota le assunzioni a tempo determinato siano effettuate utilizzando le graduatorie per titoli attualmente vigenti e prorogate fino al 2020 (commi 4 e 5 dell’articolo 25 bis).
Al fine di incrementare le stabilizzazioni dei docenti della scuola dell’infanzia, tenendo conto dell’organizzazione della stessa, viene prevista la possibilità di offrire contratti a tempo indeterminato anche per posti a tempo parziale (comma 2 dell’articolo 25 bis).
Al fine di garantire continuità didattica viene stabilita la permanenza presso la medesima sede, a seguito di assunzione o mobilità, per almeno un triennio (comma 6 dell’articolo 25 bis).
Per di potenziare l’insegnamento delle lingue stranieri nella scuola dell’infanzia, con un’adeguata gradualità prevista nel piano annuale delle scuole dell’infanzia, viene prevista la presenza in ciascuna scuola di insegnanti con competenze in lingua straniera. A tal fine si procede alla copertura di questi posti o con mobilità del personale già in ruolo o attraverso l’indizione di procedure concorsuali (comma 7 dell’articolo 25 bis).
Per il contenimento dei costi, rispetto ai parametri oggi fissati, si prevede che per i concorsi relativi al personale insegnante la Giunta provinciale possa prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. (comma 8 dell’articolo 25 bis).
Comma 2
Si fa rinvio alla normativa nazionale per prevedere la possibilità dell’amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e dei bambini e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.

La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art.  - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 in materia di validità delle graduatorie per l’assunzione del personale docente 
Comma 1
La norma propone la proroga fino all’approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016, delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012 - 2013, 2013 – 2014 e comunque al 31 dicembre 2014, fatta eccezione per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d’istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell’infanzia previste dall’articolo 25 bis, commi 2 e 5, della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia.
Comma 2
Si dà conto che la Fondazione Demarchi costituita in attuazione dell’articolo 44, comma 19, della legge provinciale n. 25 del 2012 è un ente strumentale della provincia.

La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere g) e i), della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art.  - Modificazione all’articolo 58 della  legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale

La disposizione proposta stabilisce che la dotazione del personale del comparto scuola può essere incrementata fino ad un massimo di 200 unità, in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale a partire dall’anno scolastico 2014-2015.

La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere g), della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art.  - Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)
Le proposte di modifica riguardano:
- la composizione del consiglio di Amministrazione dell’Opera universitaria al fine di recepire le modifiche intercorse nella composizione del consiglio di amministrazione dell’Università a seguito dell’entrata in vigore della norma di attuazione sulla delega statale in materia universitaria (d.lvo 18 luglio 2011, n. 142) e conseguente approvazione del nuovo statuto dell’Ateneo, nonché la durata in carica dello stesso Consiglio fissata in  quattro anni.
- la durata del collegio dei revisori dell’Opera universitaria, che viene determinata in quattro anni analogamente a quello dell’Ateneo.

La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .


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