mercoledì 26 marzo 2014

approvata in commissione la legge finanziaria. Ora va in Consiglio

Ieri la Prima Commissione Permanente ha approvato il DDL 16 (legge finanziaria) contenente anche alcuni importanti provvedimenti relativi alla scuola.

La prima commissione ha approvato la legge finanziaria e l'assestamento di bilancio 2014 e 2014-2016

Noi non siamo affatto contenti e stiamo preparando un emendamento per modificarne alcuni articoli in sede di discussione in Consiglio Provinciale.

Qui di seguito trovate le note che tramite il nostro Segretari Generale, Maurizio Valentinotti, avevamo sottoposto alla valutazione della Commissione.




Spett.le Prima Commissione permanente
Spett.le Presidente   Luca Zeni
Spett.li componenti e membri:
Marino Simoni
Gianpiero Passamani
Rodolfo Borga
Mattia Civico
Maurizio Fugatti 
Walter Kaswalder 
Giacomo Bezzi 
Filippo Degasperi 
Giuseppe Detomas 
Nerio Giovanazzi 
Diego Mosna



Oggetto: Note al DISEGNO DI LEGGE 10 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2014)


Egregi Signori, 

dopo attento esame del DDL in oggetto,  riservandoci di presentare nelle sedi opportune alcuni emendamenti migliorativi, sottoponiamo al Presidente e ai componenti e membri della Prima Commissione Permanente le seguenti osservazioni relative al Capo X - Disposizioni in materia di scuola e di cultura (articoli n. 49, 50, 51, 52 e 53).
Distinti Saluti,


Trento, 24 marzo 2014  Il Segratario Generale
  Maurizio Valentinotti


I.

In generale esprimiamo i nostri dubbi sull’opportunità di regolare materia così delicata attraverso la Legge finanziaria di assestamento, ritenendo invece necessaria una riflessione specifica, ampia e approfondita e quindi non vincolata all’urgenza e non inserita nella complessità proprie di tale provvedimento.



II.

  1. Esprimiamo positivo apprezzamento per  quanto stabilito dall’Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) - ai i commi 5., 6., 8., 9., e 14. in quanto apportano significative modifiche alla normativa vigente, sanando alcune palesi e non più sostenibili ingiustizie del sistema di reclutamento e gestione del personale docente e aumentandone l’equità e l’efficienza. 
  2. In particolare, salutiamo favorevolmente i provvedimenti di cui ai commi 8. e 14., laddove - creando e regolando una “dotazione organica provinciale speciale” e dunque offrendo la possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei docenti anche in temporanea assenza di posti vacanti - consentono il riconoscimento da parte dell’Amministrazione del diritto all’assunzione in ruolo di tutti i docenti che da molti anni, continuativamente, prestano servizio presso le Istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento, garantendo innanzitutto la continuità didattica e dunque il buon funzionamento del sistema formativo provinciale.
Auspichiamo che tale strumento trovi immediata e ampia applicazione, andando così per altro nella direzione indicata dalla normativa Europea alla quale fanno appello anche i numerosi ricorsi in essere presso il Tribunale del Lavoro di codesta Provincia.
In questo senso chiediamo che la valutazione della reale entità dei posti disponibili (e dunque della reale entità del fabbisogno di docenti) faccia innanzitutto riferimento al cosiddetto “organico di fatto” e in ogni caso possa essere oggetto di condivisione con le Organizzazioni Sindacali e con le singole Istituzioni scolastiche.


III.

Esprimiamo invece contrarietà e preoccupazione per quanto previsto dall’art. 49 ai commi 10. e 11., e dall’art. 51 al comma 1., nei quali si mostra chiaramente l’intenzione di sbilanciare l’attuale sistema di reclutamento dei docenti verso procedure concorsuali ancora da definire, che andrebbero a sostituire progressivamente le Graduatorie Provinciali esistenti, per le quali peraltro si proroga la validità, ma in ogni caso non oltre agosto 2016. 
Tale sbilanciamento è gravemente lesivo dei diritti maturati dai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ed è perciò da rigettare: non si può assolutamente dimenticare che tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali hanno necessariamente già superato una selezione concorsuale (concorsi, corsi riservati o SSiS).

Nella fattispecie:
  1. l’art. 49, comma 10, inserendo l'inedito concetto del "doppio canale" anche per le supplenze con contratto a tempo determinato, lede gravemente il diritto degli iscritti in graduatoria, limitandolo, a vantaggio dei neo abilitati e comunque dei vincitori di concorso.
  2. l’art. 49, comma 10, lede gravemente il diritto degli iscritti nelle Graduatorie Provinciali anche attraverso l’aumento dal 40% al 50% del limite minimo degli aspiranti all’assunzione a tempo determinato e indeterminato da selezionare tramite procedure concorsuali. 
  3. l’art. 49, comma 10, con la soppressione  della dicitura "provinciali" allarga indefinitamente il concetto stesso di "graduatorie" utilizzabili per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato e indeterminato, anche in questo caso ledendo gravemente il diritto degli iscritti nelle Graduatorie Provinciali esistenti. 
  4. l’art. 49, comma 11, svincolando l’Amministrazione dall'obbligo di indire concorsi ogni tre anni e consentendole di valutarne l’opportunità sulla base del fabbisogno triennale di posti vacanti e disponibili, ancora una volta lede gravemente il diritto degli iscritti nelle Graduatorie Provinciali 
  5. l’art. 49, comma 11, ribadendo quanto già implicato anche nell’art. 10, inserendo l'inedito concetto del "doppio canale" anche per le supplenze con contratto a tempo determinato, lede gravemente il diritto degli iscritti in graduatoria, limitandolo, a vantaggio dei neo abilitati e comunque dei vincitori di concorso.
  6. l’art. 51, comma 1 - proponendo la proroga delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola fino all’approvazione di nuove graduatorie concorsuali, ma in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016 - non specifica quale sorte è prevista per coloro che a quella data dovessero trovarsi ancora ivi iscritti senza aver avuto nel frattempo accesso all’assunzione in ruolo.

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